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Sport dilettantistico: ecco le novità per l’anno 2018

Con la circolare n. 53 del 5 gennaio 2018 la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto il punto sulle novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) per ciò che concerne lo sport dilettantistico. Ecco in sintesi il quadro che emerge dalla citata legge:

Contributo alle Società per l’ammodernamento degli impianti sportivi (comma 352)
Sono apportate modifiche al D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e in particolare all’art. 22, al quale è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede che alle Società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Pro ed alla Lega Nazionale Dilettanti, che hanno beneficiato della mutualità, che intendono ammodernare gli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è riconosciuto un contributo – sotto forma di credito d’imposta – nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di 25 mila euro.
Le modalità di attuazione dell’incentivo saranno disposte con D.P.C.M. da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2018.

Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro (commi da 353 a 357)
Viene introdotta una nuova figura di Società Sportiva Dilettantistica con scopo di lucro.
Lo statuto delle ssd lucrative deve contenere, a pena di nullità:
a)-nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
b)-nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c)-il divieto, per gli amministratori, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione o Disciplina Associata ovvero riconosciute da un Ente di Promozione Sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d)-l’obbligo di prevedere nella struttura sportiva, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso di diploma ISEF o di laurea quadriennale in scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM 68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Per effetto del successivo comma 355, le ssd lucrative, riconosciute dal CONI, godono della riduzione al 50% dell’imposta sulle società (IRES) e dell’IRAP.
Il comma 356 prevede che anche le collaborazioni rese a fini istituzionali alle ssd lucrative potranno godere dello stesso trattamento di cui godono quelle rese alle ssd e asd non lucrative ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, cioè, a dette collaborazioni non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Infine, i servizi di carattere sportivo resi dalle ssd lucrative, riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti ad IVA con l’aliquota del 10%.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 358)
Le prestazioni di collaborazione rese a fini istituzionali in favore delle asd e ssd affiliate alle Federazioni Sportive nazionali costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Trattamento fiscale dei compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da asd e ssd riconosciute dal CONI (commi 359 e 360)
I compensi in argomento costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR e, pertanto, fruiscono del trattamento agevolativo di cui al successivo art. 69, comma 2 (esenzione fino a 10 mila euro annui) e della legge n. 133/1999 e successive modificazioni (ritenuta a titolo d’imposta sui successivi 20.658,28 euro).
Invece, i compensi medesimi erogati dalle ssd lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.50, del TUIR. Detti compensi – comma 360 – sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi 5 anni, la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50%.

Modifiche all’art. 90, della legge n. 289, del 2002 (comma 361)
Con la lett. a) viene modificato il comma 24, dell’art. 90 in argomento prevedendo che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro. Nel successivo comma 25 viene specificato che nel caso in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro.
Anche il comma 26 viene modificato prevedendo che le palestre, le aree giochi e gli impianti scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di asd e delle ssd senza scopo di lucro.

Contributo ad imprese che erogano liberalità destinate ad impianti sportivi (commi 363, 364, 365, 366)
A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
I soggetti beneficiari devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione lo stato di avanzamento dei lavori.

Elevazione a 10.000,00 euro dell’agevolazione riservata ai dilettanti (comma 367)
Assume particolare importanza la norma introdotta con il comma 367 che eleva da 7.500,00 a 10.000,00 euro annui la soglia dei compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR. Come è noto, trattasi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e compensi erogati nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali e da qualunque altro organismo (associazioni sportive e società sportive dilettantistiche) che persegue finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.
Detti compensi, che fiscalmente vengono ricondotti tra i redditi diversi, erogati a far tempo dal 1° gennaio 2018, sono assoggettati a tassazione nel seguente modo: fino a 10.000,00 euro non costituiscono reddito tassabile per il percipiente ai sensi del secondo comma dell’art. 69, del TUIR; i successivi 20.658,28 euro sono assoggettabili a ritenuta IRPEF con l’aliquota del primo scaglione di reddito (23%) a titolo d’imposta (art. 25, della Legge n. 133/1999 e successive modifiche); gli importi superiori a 30.658,28 euro sono, invece, assoggettabili a ritenuta IRPEF a titolo d’acconto. L’agevolazione è applicabile unicamente alle asd ed alle ssd senza fine di lucro.

Diritto alla pratica sportiva di minori cittadini di Paesi terzi (comma 369 – ultimo periodo)
Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva, i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

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