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Collaboratori sportivi: ecco le modalità per ricevere l’indennità di novembre

Il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto decreto Ristori) individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 98 del dl 34/2020 per il mese di novembre.

Soggetti interessati. Possono presentare domanda i soggetti che non siano già stati beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali è prevista una procedura di erogazione automatica.

Procedura da seguire. Il decreto legge sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità di Novembre 2020 i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
  2. non devono percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
  3. non devono percepire o aver percepito, nel mese di novembre 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il rapporto di collaborazione deve:

  1. essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
  2. aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  3. non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva da domani, 2 novembre, dalle ore 14:00 sul sito di Sport e Salute.

La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi:

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di lunedì 2 novembre sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
  • l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
  • la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Per facilitare l’inoltro della domanda, si suggerisce di:

  • caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società);
  • avere a disposizione i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
  • disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  • conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
  • accertarsi che il rapporto di collaborazione per cui si intende presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
  • verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
  • disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
  • verificare, se si collabora con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
  • verificare, se si ollabora con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuta dal CONI o dal CIP.
Fonte Sport e Salute

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