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Procuratori Sportivi: al via le nuove regole per esercitare la professione

Nella Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27 Dicembre 2017 n. 205) è stata prevista l’istituzione presso il C.O.N.I. del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. La disciplina è contenuta nel comma 373 dell’art. 1 che prevede che deve essere iscritto nel suddetto Registro, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di Euro 250,00, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini:

  1. della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica;
  2. del trasferimento di tale prestazione;
  3. del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto Registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato con danne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.

La norma fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 Marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (ad esempio chi svolge la professione di avvocato).

Il comma 373 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, sentito il C.O.N.I., saranno definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi.

Entro il primo marzo 2018 il Coni, con proprio regolamento, dovrà disciplinare i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

Si tratta, dunque, di una nuova regolamentazione della professione di procuratore sportivo dopo l’abolizione, nel 2015, dell’elenco degli agenti Fifa abilitati all’esercizio della professione. Con la novella contenuta nel comma 373, a distanza di tre anni, si dispone l’esame abilitativo facendo salvi gli ex agenti Fifa.

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